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Articolo 26

L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e va dal giorno 1 gennaio al giorno 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale inizia il giorno 1 gennaio 200x e termina il giorno 31 dicembre 200x. Entro il giorno 31 dicembre di ogni anno il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio preventivo e il programma di attività , sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea. Entro il giorno 30 aprile successivo alla fine dell'esercizio il Consiglio Direttivo dovrà  predisporre il Rendiconto Economico e Finanziario e la relazione sulle attività  svolte, sottoponendoli all'approvazione dell'assemblea. E' assolutamente vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Le cariche, fermo restando il diritto al rimborso di spese vive sostenute e documentate, sono assunte a titolo gratuito. Il bilancio di previsione e il rendiconto economico e finanziario (nonchè le relazioni) sono resi pubblici contestualmente alla convocazione dell'assemblea ed evidenziano:

  • la composizione del patrimonio
  • la presenza o l'assenza di debiti di finanziamento o funzionamento
  • le fonti di finanziamento dell'associazione
  • le spese, l'avanzo e il disavanzo dell'associazione stessa.
 

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