Home arrow Statuto arrow Organi del gruppo arrow Articolo 23
Articolo 23

La funzione dei Probi Viri è quella di controllare il rispetto delle norme di legge e statutarie da parte degli associati, nonchè di dirimere eventuali controversie tra i singoli associati. Essi in particolare:

  • decidono entro sessanta giorni circa i ricorsi dei soci per controversie interne all'associazione
  • decidono in via d'urgenza sulla radiazione dei soci che sono stati deferiti al consiglio direttivo per gravi mancanze

I Probi Viri sono eletti in numero di tre (3) tra gli associati dell'Assemblea a votazione segreta in base a una lista aperta sulla quale ciascuno può indicare non più di due nominativi. La carica di Probiviro non è  compatibile con le altre cariche sociali. I Probi Viri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Le decisioni dei Probi Viri sono rese note al Consiglio Direttivo.

 

Menu Atti

Statuto