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Articolo 18

Il Consiglio Direttivo è investito dei seguenti poteri:

  • predisporre il Bilancio di previsione con il relativo programma di attuazione
  • convocare le assemblee
  • amministrare, nei limiti dell'operatività  ordinaria e secondo i contenuti del bilancio di previsione e del programma di attuazione, il patrimonio dell'associazione, attribuendo anche mandati particolari
  • predisporre, per la presentazione in Assemblea, il rendiconto economico e finanziario e la relazione sull'attività  svolta; la relazione dovrà contenere la motivazione degli sfondamenti superiori al 10% delle spese preventivate
  • emana, modifica o revoca (purchè nell'ambito delle proprie competenze) i regolamenti dell'associazione
  • esegue le deliberazioni dell'Assemblea e coordina le attività  della Associazione
  • acquista beni mobili di modico valore e i materiali di consumo necessari al funzionamento dei servizi messi a disposizione dei soci
  • promuove, dietro delibera dell'assemblea, azioni giudiziarie di ogni tipo e ogni grado, fa compromessi e transazioni, nomina arbitri, consulenti, procuratori e periti; deferisce al collegio dei probi viri i soci in caso di condotta scorretta
  • fissa l'ammontare delle quote associative
  • cura la tenuta del libro soci, del libro verbali dell'assemblea e del Consiglio Direttivo e la contabilità  dell'associazione; delibera riguardo alle collaborazioni e ai contenuti della Associazione
 

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