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Articolo 17

Il Consiglio Direttivo è composto di nove membri di cui 3 (tre) di diritto. Membri di diritto sono il Presidente (o suo delegato), il Vice Presidente e il Segretario. Gli altri componenti sono eletti tra gli Associati dell'Assemblea a votazione segreta in base a una lista aperta sulla quale ciascuno può indicare un massimo di 3 (tre) preferenze. I consiglieri eletti durano in carica tre anni e possono ricoprire, di norma, fino a due mandati consecutivi. Non sono eleggibili nel Consiglio Direttivo i soci minorenni. In caso di mancanza, per qualsivoglia causa, di uno o più Consiglieri eletti, gli altri, ivi compresi quelli di diritto, provvedono,entro 15 (quindici) giorni, a sostituirli con i primi esclusi, quali risultano dalle ultime votazioni. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri di nomina elettiva, il Consiglio deve convocare l'Assemblea entro 30 (trenta) giorni perchè provveda alla sostituzione dei mancanti. Sono nulle le deliberazioni prese da meno di 4 (quattro) componenti.

 

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