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Articolo 11

La qualità  di associato si perde per decesso, morosità  o indegnità. La morosità  sarà  accertata e dichiarata dal Consiglio Direttivo; gli associati in mora non possono esercitare il diritto di voto in assemblea. Il recesso sarà  comunicato al Consiglio Direttivo. La morosità  può essere annullata entro e non oltre la scadenza dell'anno solare per il quale non si è corrisposta la quota associativa. Non rinnovando per un anno l'iscrizione alla Associazione si perdono oltre la qualità  di socio anche gli anni di anzianità  accumulati. L'indegnita sarà  sancita dall'Assemblea dei Soci previa audizione del socio che si vuole espellere. I criteri di valutazione di indegnità  sono fissati nel regolamento della Associazione. L'espulsione per indegnità  può avere carattere temporaneo o definitivo e non prevedere quindi iscrizioni successive al provvedimento. La qualifica di socio benemerito viene dichiarata dall'Assemblea dei Soci e i criteri di benemerenza, oltre quello temporale sopra riportato sono fissati nel regolamento dell'Associazione. La qualifica di socio benemerito è insindacabile, personale e vitalizia. La qualifica di socio fondatore è insindacabile, personale e vitalizia.

 

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